Assistenza Gratuita al risarcimento di errori medici.

Come Operiamo

In cosa consiste e a chi spetta

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica che può essere erogata a favore di soggetti che presentano determinate invalidità e per i quali è stata accertata l’impossibilità di potersi muovere autonomamente o l’incapacità di poter compiere i normali atti quotidiani della vita.

Essa spetta a tutti i cittadini che posseggono i requisiti sanitari e che risiedono in Italia in modo stabile, indipendentemente dal reddito personale e dall’età.

L’indennità viene corrisposta per 12 mesi a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, in casi eccezionali, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale in cui si riconosce l’invalidità civile. 

Dal punto di vista fiscale, l’assegno è esentasse, ovvero non si pagherà l’Irpef sull’importo e non si dovrà indicare quanto ricevuto nel modello 730 o in quello dei redditi.

Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato e per un periodo superiore a 29 giorni. Per poter presentare la domanda è necessario possedere i seguenti requisiti:

Per i cittadini stranieri comunitari è necessaria l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza mentre per i cittadini stranieri extra-comunitari il permesso di soggiorno da almeno un anno (art.41 TU immigrazione).

Le procedure per ottenere l'indennità di accompagnamento

Il primo passo consiste nel presentare la domanda di invalidità all’ASL competente per zona. Essa può essere presentata dal soggetto malato o da un suo familiare e deve essere inviata allegando i seguenti documenti:

È importante ricordare che fino a quando non si conclude l’intero iter, non sarà possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione.

Per i minori e fino all’età di 18 anni è possibile prendere l’indennità di frequenza e se spettanti di indennità di accompagnamento si avrà diritto a una somma comprensiva, forfettaria e cumulativa di entrambe le indennità.

Ricorso Giudiziale

Nel caso in cui non venisse riconosciuta l’indennità di accompagnamento, è possibile farvi ricorso e ottenere, dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti necessari, il riconoscimento dell’invalidità civile e la concessione dell’indennità di accompagnamento.

A seguito della visita medica effettuata ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, qualora venisse riconosciuta una percentuale inferiore al 75%, il soggetto richiedente l’invalidità può comunque ottenere dei benefici economici.  Si apre così un’altra fase di questo procedimento amministrativo volta a verificare la sussistenza di requisiti non sanitari necessari per poter ottenere la prestazione richiesta.

Ma se a seguito della valutazione della Commissione competente l’esito della richiesta fosse negativo, è possibile adire le vie legali per inoltrare un ricorso di invalidità giudiziario.

 

Il ricorso di invalidità può essere depositato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ricezione del verbale della visita.

Se il ricorso viene presentato dopo il termine dei 6 mesi verrà rigettato.

Il ricorso dovrà contenere la richiesta di risarcimento di un determinato grado di invalidità civile e il riconoscimento di un beneficio economico o non di cui l’avente diritto vuole avvalersi.

Al ricorso vanno allegati una serie di documenti tra cui: